IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75, gli oneri della prima pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli Statuti delle Province, dei Comuni e delle Comunita' montane, disposta dall'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono assunti a carico del bilancio regionale, con le modalita' di cui agli articoli seguenti.