IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, della
legge regionale 28 dicembre  1988,  n.  75,  gli  oneri  della  prima
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale della Regione degli Statuti
delle Province,  dei  Comuni  e  delle  Comunita'  montane,  disposta
dall'art.  4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono assunti a carico
del bilancio  regionale,  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli
seguenti.